-Spagna- 2012-2014 Un biennio senza nuovi Avvocati
Come è ben noto negli ambienti giuridici Spagnoli, nonché Italiani, ad ottobre del 2.011 entrerà in vigore in Spagna la Ley 34-2006, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores de los Tribunales.
Dopo un’interminabile vacacio legis di 5 anni e 4 diverse bozze del Regolamento di Attuazione della citata Legge 34/2006, gli operatori giuridici tuttavia non dispongono degli strumenti normativi necessari per far fronte a questo “stato” di imminente insicurezza giuridica.
Come logico, senza il Regolamento, sarà impossibile applicare la Legge e le istituzioni coinvolte, prime fra tutte, le Università, gli Ordini Forensi, il Consiglio Generale, e gli stessi Studi Legali Spagnoli, si sentono disorientate e sprovviste del tempo necessario per adeguarsi ai cambi che verranno.
Il risultato? Gli implicati, non cessano di scambiarsi critiche reciproche!
Ricordiamo insieme le principali novità della riforma.
Con l’entrata in vigore della Legge 34/60, per accedere alla professione forense, in Spagna verranno richiesti i seguenti requisiti:
1. Una Laurea in Giurisprudenza o equivalente.
2. Il superamento di corsi di formazione con una durata di due anni, organizzati dalle Università e dalle Scuole di Pratica giuridica create dagli Ordini Forensi, che comprenderanno un periodo di pratica presso Tribunali, Studi Legali, Amministrazioni Pubbliche, etc.
3. Il superamento di una prova di valutazione finale.
La funzione primaria della nuova legge è quella di garantire l’accesso alla professione Forense con un maggior grado di qualità e formazione, inoltre non dimentichiamo, che la Spagna è l’unico Paese dell’Unione Europea che attualmente non “restringe” l’accesso alla Professione di Avvocato.
Con il passare de tempo molti Studi Legali, soprattutto quelli di gradi dimensioni, stanno prendendo atto che, come conseguenza dell’entrata in vigore della nuova Legge, nel biennio 2012- 2014 non potranno accedere al mercato del lavoro nuovi Avvocati (Abogados).
Unica eccezione consisterà nella fattispecie prevista nell’ 3° comma della Disposizione Transitoria Unica della Legge che dispone: “Chi nel momento di entrata in vigore della presente Legge abbia ottenuto il Titolo di Laureato in Giurisprudenza, e non fosse compreso nei due comma anteriori, disporrà di due anni, dalla data della sua entrata in vigore, per potersi iscrivere come Esercente o non Esercente (nei rispettivi ordini Forensi), senza che possa esserle richiesto di ottenere i titoli professionali che nella Legge si regolano.
In definitiva, restano le incognite sugli effetti pratici che avrà la nuova Ley, nel panorama giuridico Spagnolo e Comunitario.
Abgo./Avv. Stab. Roberto Spinetti