Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere
Il 17 Agosto 2015 è entrato in vigore pienamente il regolamento UE 650/2012 del 4 luglio, conosciuto con il nome abbreviato di regolamento europeo sulle successioni, una fonte normativa tecnicamente molto elaborata e di grande importanza pratica, che cambierà radicalmente l’applicazione del diritto europeo in materia di successioni mortis causa in cui concorre un elemento comunitario, per esempio, che il defunto abbia risieduto o abbia posseduto dei beni in uno Stato diverso da quello di origine.
Non si può non tenere in considerazione, al giorno d’oggi, l’impatto di queste circostanze. Basti dire che in Spagna, secondo le statistiche pubblicate dal Segretariato generale per l’Immigrazione e Emigrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, risiederebbero al 30 giugno 2015, 4.933.231 stranieri con attestato di iscrizione o documento di residenza, di cui 2.823.048, vale a dire, il 57.23% del totale, corrisponde al regime di libera circolazione dell’Unione europea (cittadini UE con familiari di Paesi Terzi), i residenti stranieri in Spagna più numerosi sono quelli provenienti da Romania (967.334), Marocco (763.775), Regno Unito (280.346) ed Italia (225.232).
La genesi di questo regolamento europeo risale al “Piano d’azione” della Commissione e del Consiglio del 3 dicembre del 1998 dell’UE, per la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, e per lo sviluppo delle disposizioni del Trattato Amsterdam. La complessità tecnica della materia ha richiesto un lungo periodo di studio, che ha ricevuto un fondamentale contributo dall’Istituto notarile tedesco. La proposta legislativa della Commissione europea, preceduta dal corrispondente Libro verde e dalle comunicazioni favorevoli sia del Comitato economico e sociale europeo che del Parlamento europeo, è stata pubblicata il 14 ottobre 2009 ed è stata trasformato in Regolamento attraverso il procedimento giuridico previsto dagli articoli 61 c) e 67,5 del trattato che istituisce la Comunità Europea con la procedura di codecisione, approvando il testo di legge finale da parte del Parlamento Europeo al primo turno, il 13 marzo 2012 e dal Consiglio dell’Unione Europea il 7 giugno.
Ma la piena entrata in vigore è stata rinviata al 17 agosto 2015, per lasciare il tempo sufficiente per lo sviluppo delle norme dettagliate, sia del diritto europeo che del diritto nazionale e per lo studio delle nuove regole da parte dei suoi destinatari, in particolare i giudici, notai e altri funzionari chiamati ad applicarle.
Più di quindici anni in totale. Il tempo del legislatore europeo scorre ad un’altra velocità, le modifiche normative avvengono lentamente, ma alla fine vengono in essere e mostrano il loro grande potere trasformatore della realtà, in questo caso nel campo delle successioni comunitarie, dove, oltre ad un nuovo titolo successorio europeo sovrapposto a quelli di successione di diritto nazionale, vengono introdotti profondi cambiamenti nei sistemi nazionali di diritto internazionale privato. Nel caso della Spagna come dell’Italia, la nazionalità del defunto lascia il posto al luogo di residenza abituale come criterio principale per determinare la legge applicabile e appare per la prima volta in tali ordinamenti la possibilità di scelta della legge applicabile, in passato limitata alla propria legge nazionale. Altri paesi inoltre, come Francia e Belgio, come conseguenza dell’entrata in vigore di questo Regolamento passeranno ad applicare una sola legge per tutta la successione, quando prima distinguevano tra la successione di beni immobili, alla quale si applicava la legge dello Stato nel quale il bene fosse situato, e quella dei beni mobili, che era sottoposta alla legge nazionale del defunto o dalla legge dello Stato del suo ultimo domicilio.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, si deve tener conto del fatto che il regolamento di successione europea è stato adottato da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che ai presenti fini sono considerati paesi terzi. Tuttavia, le sue regole hanno carattere universale, vale a dire, non solo per i cittadini degli Stati membri dell’UE, ma anche per qualsiasi altro soggetto extracomunitario che abbia la residenza abituale in un paese membro. Di conseguenza, i giudici e i notai degli Stati membri UE applicheranno le stesse regole per la successione sia di un italiano o di uno spagnolo che di un marocchino, di un argentino o di un britannico residenti nel loro Stato.
I procedimenti successori di persone decedute fino al 16 agosto 2015 continueranno ad essere disciplinati dalle regole normative di ogni legislazione nazionale anteriori all’entrata in vigore del Regolamento. Nel caso della Spagna saranno disciplinati dall’articolo 9.8 del codice civile, che si riferisce al diritto nazionale del defunto, ed in Italia dall’art 46 L. 218/95. Ma per i decessi avvenuti a partire dal 17 agosto 2015 -incluso-, si applicano le norme del regolamento europeo.
Se un cittadino spagnolo residente all’estero od uno straniero residente in Spagna o se, spagnolo o straniero semplicemente ritiene che è probabile che in futuro trasferisca la propria residenza in un Paese diverso dal proprio, al momento di pianificare la sua successione -cosa nella maggior parte dei casi si svolgerà attraverso la concessione di un testamento- dovrebbe tener conto del fatto che la legge applicabile sarà quella dello Stato di residenza abituale, non quella della sua nazionalità, a meno che manifesti la volontà che la sua successione sia regolata da quest’ultima. Questa dichiarazione con la quale si opta per una legge particolare è nota tecnicamente come “professio juris” o scelta della legge. E’ importante notare che la legge applicabile alla successione comporta, tra l’altro, restrizioni della libertà di disporre della propria eredità quando una persona abbia dei figli e/o un coniuge o altri parenti.
Come risultato di questo cambiamento, un cittadino spagnolo, per esempio catalano o navarro residente in Francia, con figli, sarà ora sottoposto alle severe norme del codice civile francese, e non, come avveniva precedentemente, alla legge catalana o al diritto navarro, più flessibili ed adatti alla trasmissione di un’impresa di famiglia. Al posto del semplice obbligo di lasciare ai discendenti a titolo gratuito un quarto del suo patrimonio, nel caso della Catalogna, come stabilito dall’articolo 451 del codice civile catalano, o di fare nel testamento una mera attribuzione formale della legittima senza contenuto materiale, nel caso di Navarra come previsto dalla legge 267 del codice Navarro, il cittadino spagnolo sarà soggetto alle disposizioni dell’articolo 913 del codice civile francese, che fissa i diritti legittimi dei figli in metà del patrimonio ereditario, se vi è un solo figlio, in due terzi se si tratta di due e tre quarti se ci sono tre o più figli. Per quanto riguarda il coniuge può al massimo, ai sensi dell’articolo 1094 dello stesso codice francese, disporre a suo favore del resto dell’eredità (cioè, la parte non riservata come legittima ai figli) in proprietà, piuttosto che un quarto dei beni di proprietà e gli altri tre quarti in usufrutto, o di tutti i beni in usufrutto.
Allo stesso modo, l’eredità di un cittadino britannico residente nella Costa del Sol o in Alicante, sarà soggetta al regime delle legittime stabilito nel diritto comune spagnolo, in modo che due terzi dell’eredità sarà assegnato ai suoi discendenti, un terzo dei quali necessariamente ripartito in parti uguali tra i figli e senza oneri. Tali disposizioni del codice civile spagnolo sono del tutto estranee alla tradizione giuridica del Regno Unito il cui sistema è basato sulla libertà assoluta di ogni persona a disporre come meglio crede della sua proprietà alla sua morte. Ai figli ed al coniuge sono riconosciuti solo il diritto di richiedere, se necessario, la pensione di sussistenza, in linea con il patrimonio del defunto.
La legge spagnola sarà, per la stessa regola, quella che regolerà la successione, per esempio, di soggetti marocchini o pakistani che vivono in Spagna, di modo che non sarà necessario invocare l’eccezione di ordine pubblico per escludere l’applicazione in Spagna della norma che attribuisce agli uomini una porzione ereditaria doppia rispetto a quanto spetterebbe alle donne secondo lo status giuridico personale del diritto musulmano.
Il nuovo criterio di residenza seguito dalla normativa europea, piuttosto che di nazionalità, determinerà ovviamente una minore applicazione, nei vari Sati membri, della legge straniera. Tuttavia, questo può essere evitato mediante la “professio iuris” in favore del diritto nazionale, raccomandato in tutti i casi in cui una persona, per qualsiasi motivo, desideri mantenere come legge applicabile alla sua successione, quella del suo Stato di cittadinanza. La “professio juris” facilita la pianificazione della successione, evitando che dipenda da un elemento incerto come è l’ultimo luogo di residenza. Inoltre facilita la determinazione della legge applicabile, rispetto alla residenza abituale, che in alcuni casi può essere difficile stabilire con certezza. Ed ha l’ulteriore vantaggio di evitare da un lato, l’applicazione indesiderata della legislazione di uno Stato terzo e, in secondo luogo, l’eventuale applicazione della legge dello Stato con il quale il defunto aveva mantenuto legami più stretti.
Se ci si trova in una delle situazioni di cui si è fatto riferimento e non si è ancora scelto il tipo di successione, si dovrebbe considerare seriamente di optare per la legislazione nazionale. Nel caso in cui la scelta sia stata fatta prima dell’entrata in vigore del regolamento sulla successione europea, si noti che il quadro giuridico si è probabilmente modificato, quindi sarebbe molto opportuno rivedere la volontà o il documento contenente gli accordi di successione, in modo da controllare la sua legittimità con le disposizioni di legge che presumibilmente governeranno la successione. A volte sarebbe opportuno introdurre modifiche o semplicemente scegliendo come legge applicabile il proprio diritto nazionale.
Il regolamento europeo sulle successioni inoltre può anche influenzare nel caso in cui si sia ricevuta un’eredità o un legato o che sia esecutore o amministratore e tra i beni ve ne sia uno situato in un paese straniero, quindi al fine si stabilire in un altro Stato la condizione di erede, di legatario, di esecutore o di amministratore è stato creato il certificato successorio europeo e si stabiliscono in modo uniforme i requisiti, il contenuto e gli effetti. Gli Stati sono liberi di determinare l’autorità competente a rilasciare il certificato successorio europeo. Nel caso della Spagna, la scelta è caduta rispettivamente sui giudici e notai attraverso la Legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile, del 30 luglio 2015.
Il certificato successorio europeo nasce con una chiara vocazione di extraterritorialità, conseguenza del fatto che il suo scopo è quello di certificare la propria qualitá di erede, legatario, esecutore testamentaro o amministratore dell’eredità e far cosí valere i relativi poteri, diritti e facoltà negli altri Stati UE differenti da quello di rilascio. Non sostituisce i vari sistemi documentali a tale scopo disegnati nei vari Stati, tuttalpiù ne condivide lo scopo, dall’atto notarile in Italia, dall’ Erbschein tedesco al “Grant of Connection” del diritto inglese, attraverso “l’acte de notorieté” in Francia o la copia del testamento o l’atto notarile di dichiarazione di eredi, accompagnate da certificati di morte o del Registro delle ultime volontà in Spagna. Ma la precisa selezione delle informazioni rilevanti, per il suo carattere uniforme e, soprattutto, per i loro notevoli effetti legittimanti, il certificato successorio europeo può essere uno strumento molto utile per ottenere la consegna dei beni del patrimonio in un paese straniero ed è probabile che il suo uso si diffonda nel settore bancario.
Articolo redatto dall’Avvocato Marco Verri