Il contratto di Agenzia in Spagna
IL CONTRATTO DI AGENZIA NELL’ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA SUA ESTINZIONE E IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA
L’origine dell’attuale disciplina del contratto di agenzia, tanto nell’ordinamento Spagnolo quanto in quello Italiano, va individuata nella Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86 / 653 /CEE). Obbiettivo della direttiva era quello di uniformare le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale in quanto la loro disomogeneità si prestava ad alterare sensibilmente -all’interno dello spazio europeo – le condizioni di concorrenza e di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente. Un pregiudizio, quest’ultimo, che si estendeva anche alla sicurezza delle operazioni commerciali, soprattutto nel caso di contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale stabiliti in Stati membri diversi.
La direttiva in questione – a differenza di quanto accaduto nell’ordinamento italiano, in cui la disciplina è stata inserita nel Codice Civile – è stata recepita dal legislatore spagnolo per mezzo della Ley 12 del 27 Mayo 1992 “del contrato de Agencia” (da ora, per brevità, LCA). Nonostante questa differenza relativa allo strumento di complimento del diritto comunitario, non sono rilevabili differenze contenutistiche sostanziali o di grande rilevo tra i due ordinamenti, segnale che l’intento prefissatosi dal legislatore europeo sia da considerare come raggiunto.
Il contratto di agenzia, cosi come disciplinato dalla legge e all’art. 1 della stessa, è quel “contratto per mezzo del quale un imprenditore – l’agente – si obbliga, a cambio di una remunerazione, di promuovere in modo stabile e continuativo atti ed operazioni commerciali per conto di un altro imprenditore – il preponente – o a promuoverle e concluderle in nome e per conto altrui, come intermediario indipendente, senza assumere, salvo patto contrario, il rischio di tali operazioni”.
È di centrale importanza evidenziare che la disciplina predisposta dal legislatore spagnolo ha natura imperativa, quindi la libertà contrattuale delle parti potrà solamente esprimersi dentro i limiti previsti dalla stessa legge ed eventuali pattuizioni contrarie saranno da ritenere nulle in quanto contram legem. Il diritto italiano, invece, nella disciplina prevista nel codice prevede norme imperative in relazione alla tutela dei diritti dell’agente.
Il contratto di Agenzia, da un punto di vista pratico, ben si adatta alle necessità di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi in mercati extra-nazionali senza la necessità di ricorrere a strumenti quali le filiali o la creazione di nuove società. È interessante sottolineare come, ancora una volta, il legislatore comunitario sia intervenuto al fine di rendere lo strumento contrattuale in questione più fruibile nell’ottica di un suo impegno nell’attività di commercializzazione di beni e prestazioni di servizi all’interno del mercato unico europeo e, a tal fine, sia stato emanato il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Di particolare interesse è l’articolo 3 del regolamento, il quale permette alle parti di scegliere liberamente la legge che disciplina il contratto mentre, nel caso di mancato utilizzo di questa facoltà, l’articolo 4.2 dispone che il contratto venga disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica della pattuizione ha la residenza abituale. Nel caso quindi in cui l’agente abbia la residenza abituale in Spagna sarà competente il foro spagnolo.
I contratti di agenzia, secondo la LCA, possono essere distinti – come si prevede all’art.23 – in contratti a tempo determinato (determinado), ovvero a tempo indeterminato (indefinido). Per quel che riguarda i contratti a tempo determinato va tenuto in conto che – secondo la disposizione dell’art. 24 LCA – questi si estingueranno allo scadere del termine pattuito tra le parti e qualora queste proseguissero il loro rapporto il contratto si considererà trasformato da tempo determinato a indeterminato.
Ulteriori modalità volte a sciogliere il vincolo contrattuale sono l’accordo tra le parti ovvero la “denuncia unilateral” di una delle due parti (recesso).
L’art. 25 dispone che il recesso unilaterale di ciascuna delle parti dovrà essere effettuato per iscritto; successivamente prevede che il termine di preavviso sarà di un mese per ogni anno di vigenza del contratto, con un massimo di 6 mesi. Qualora il contratto di agenzia sia vigente per un periodo inferiore ad un anno, il termine di preavviso sarà di un mese. Infine si afferma che le parti potranno concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il temine previsto per l’agente non potrà essere inferiore in nessun caso a quello posto a carico del proponente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Va rimarcato come il mancato rispetto del termine di preavviso abbia ripercussioni in termini economici: nonostante la LCA non stabilisca le conseguenze, né tantomeno quali saranno i moduli o parametri per determinare la corrispondente indennità per il mancato preavviso, la giurisprudenza maggioritaria, sancisce che l’indennità dovuta all’egente per il mancato preavviso venga quantificata generalmente come l’importo delle provvigioni che quest’ultimo avrebbe percepito durante il termine di preavviso non rispettato.
Si deve inoltre tenere in considerazione che, in ogni caso, la cessazione del rapporto creerà in capo all’agente la nascita di una serie di diritti nei termini di indennizzazione per la clientela procurata al preponete e di danni e pregiudizi causati dalla fine del rapporto contrattuale.
Per quanto riguarda la indennità per clientela, la sua ratio va individuata nella necessità di compensare l’agente per la sua attività che, concluso il contratto, continuerà a portare benefici al preponente. Si tratta di un diritto irrinunciabile a priori nel contratto, ma rinunciabile allo scioglimento del contratto. La quantificazione dell’ammontare dell’indennizzo è lasciata all’accorto tra le parti, ciò nonostante la legge interviene - al comma 3 del articolo 28 della LCA – al fine di specificare che l’importo totale non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. I criteri che sicuramente devono essere tenuti in considerazione nel momento della quantificazione sono: i nuovi clienti che l’agente ha procurato al preponente, che l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, se la sua attività anteriore possa continuare a produrre vantaggi sostanziali al proponente, se risulta equitativamente giustificata per l’esistenza di patti che limitino la concorrenza, le provvigioni che l’agente commerciale perderà e tutte le altre circostanze del caso.
Parte della giurisprudenza concorda nel ritenere che la valutazione circa l’incremento futuro di clientela a favore del preponente possa basarsi su di un apprezzamento potenziale fondato su di una prognosi ragionevole dell’attività svolta in relazione con la possibilità per il preponente di continuare a approfittarsi della clientela procurata dell’agente. Inoltre, in relazione all’onere della prova, l’agente non dovrà dimostrare il perdurare, una volta risolto il contratto, delle relazioni commerciali da lui create, ma sarà sufficiente che tale continuità sia deducibile da una previsione ragionevole. Giurisprudenza minoritaria invece sostiene che l’agente, allo scioglimento del vincolo contrattuale da parte del preponente possa scegliere alternativamente tra la richiesta dell’indennità per clientela e il risarcimento per lucro cessante.
Allo stesso tempo, oltre alla indennità per clientela ed indipendentemente da questa, l’art. 29 della LCA dispone che l’agente avrà diritto a percepire un risarcimento dei danni e dei pregiudizi che l’estinzione del contratto gli abbia causato, sempre che la stessa non abbia consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
Al fine della valutazione dell’indennità in questione non saranno da intendere come risarcibili le spese concernenti la normale attività dell’agente, ma solamente quelle che siano da reputare come indispensabili per la promozione e vendita dei prodotti o dei servizi del preponente. Tali spese potranno essere intese in beneficio del preponente non solo quando questo le abbia imposte o suggerite ma anche qualora l’agente le abbia sostenute in base a valutazioni personali ma nell’interesse del preponete.
Le indennità sopra riferite non saranno dovute al concorrere di alcune situazioni determinate dall’art. 30 della LCA In particolare si prevede, alle lettere b e c della norma in questione, ovvero qualora:
b) quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Infine, il vincolo che nasce dal contratto di Agenzia può però essere risolto anche a causa di situazioni che si potrebbero definire patologiche: il caso in oggetto concorre qualora una delle due parti sia inadempiente alle obbligazioni tanto legali (quelle dell’agente elencate all’art.9 mentre quelle del preponente all’art.10 della LCA), quanto contrattuali. In questo caso la regola sopra descritta volta a disciplinare l’estinzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato, che prevede la necessità di comunicare la propria volontà con un equo preavviso subisce una deroga andando a delineare così un caso di recesso del contratto per giusta causa. La norma che stabilisce i casi in cui questo può verificarsi è l’art. 26 della LCA che detta: “qualora l’altra parte sia venuta meno – in modo parziale o totale – all’adempimento delle obbligazioni, tanto quelle legali quanto quelle previste dal contratto; ovvero nel caso in cui l’altra parte sia stata dichiarata “en concorso”, cioè in stata di insolvenza (fallimento)”.
Qualora si presenti un caso di inadempimento delle obbligazioni per parte dell’agente si realizzerà, ancora una volta, una situazione in cui le indennità per clientela e per danni e pregiudizi non saranno dovute; afferma infatti la lettera a) del già citato art. 30 afferma che “L’agente non avrà diritto all’indennità per clientela o per danni e pregiudizi quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza delle obbligazioni legali e contrattuali stabilite a carico dell’agente”.