L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IN SPAGNA
DISCRIMINAZIONE PER I NON RESIDENTI: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 03 SETTEMBRE 2014 (il testo integrale della sentenza è disponibile in Spagnolo)
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni è disciplinata in Spagna da due disposizioni normative di carattere nazionale, vale a dire la Legge 29/87 del 18 dicembre 1987 che ne determina i principi generali, ed il Regio Decreto 1629/1991 del 8 novembre 1991, recante le norme d’attuazione e interpretazione della citata Legge.
Oltre alle suddette norme, che prevedono inoltre il decentramento a favore delle Comunità Autonome (le Regioni spagnole) della gestione dell’imposta; troverà applicazione anche la Legge 22/2009 del 18 dicembre, che all’art. 48 riconosce a tali enti territoriali amplia autonomia nel determinare alcuni elementi del Tributo, come ad esempio la riduzione della Base imponibile, le aliquote dell’imposta, il valore ed i coefficienti del patrimonio preesistente del soggetto passivo ed infine l’applicazione di deduzione e sgravi fiscali.
La stessa Legge 22/2009, nell’art. 32 stabilisce i requisiti necessari affinché siano di applicazione le disposizioni normative di carattere regionale, che verranno dunque in rilievo unicamente in presenza di determinati presupposti, che sottendono alla sussistenza di una connessione personale o reale con il territorio della comunità e sempre a condizione che il soggetto passivo sia residente in Spagna.
Fino al 01 gennaio 2015, nei casi in cui, questa connessione non vi era, ovvero nei quali il dante causa o il donante non fosse residente in Spagna – e di conseguenza nel territorio di una delle comunità -, o il bene immobile oggetto di successione o donazione fosse ubicato all’estero, l’imposta da liquidare veniva determinata unicamente sulla base degli elementi determinati dalla normativa statale che a differenza di quella regionale non prevede l’applicazione di nessuna riduzione, deduzione, agevolazione o sgravio fiscale.
La previsione di un trattamento fiscale differenziato in relazione all’imposta di successioni e donazioni per determinati soggetti sulla base della loro qualità di non residenti, finì nel 2012 sotto la lente della Commissione Europea, che interpose un ricorso contro il Paese Iberico per violazione degli artt. 21 e 63 del TFUE e artt. 28 e 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 1992.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è dunque pronunciata sulla causa in questione (C-127-2012) con la sentenza del 3 settembre 2014, sostenendo che la normativa di uno stato membro che fa dipendere, l’applicazione di riduzioni della base imponibile, dal luogo di residenza del dante causa e del successore al momento della morte o del luogo di residenza del donante e del donatario al momento di una donazione, o altresì dal luogo in cui è ubicato il bene immobile oggetto di successione o donazione (quando da luogo a successione o donazione tra non residenti oppure abbia ad oggetto beni immobili situati all’estero), costituisce una discriminazione contraria alle norme comunitarie, in quanto restringe la libera circolazione di capitali obbligando i contribuenti non residente a sopportare un maggior e piu oneroso carico fiscale rispetto ai residenti,
A bel vedere infatti, una situazione normativa del genere finirebbe per incidere sulla libera scelta sul dove risiedere e come gestire i propri investimenti, in palese contrasto con i principi cardine dell’Unione. Il ricorso difatti, sosteneva che nonostante l’art 65 del TFUE permetta a uno stato membro di applicare disposizioni che facciano distinzione tra contribuenti la cui situazione differisca per residenza o per ubicazione del capitale investito, si specifica nello stesso articolo che tali misure e procedure “non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all’ articolo 63” (Art.65.3 TFUE).
In data 8 settembre 2014 la Commissione invitò Il Governo spagnolo a fornire, nel termine di due mesi, le informazioni in merito alle misure che intendeva adottare per conformarsi alla sentenza della Corte, in caso contrario la Commissione poteva avviare una procedura di infrazione a norma dell’articolo 260 TFUE per il mancato rispetto della sentenza.
Il 27 novembre dello stesso anno, con Legge 26/2014, Il Parlamento spagnolo ha adottato di una serie di emendamenti all’imposta di successione e di donazione, introducendo la Disposizione Addizionale Seconda alla Legge 29/87.
Con decorrenza 01 gennaio 2015, sono entrati in vigore i nuovi precetti normativi e da tale data, la liquidazione dell’imposta applicabile all’acquisto di beni e diritti a titolo di successione, legato, donazione o altro negozio giuridico a titolo gratuito “intervivos” (tutti esse definiti dal legislatore spagnolo a “titulo lucrativo”) si adatterà alle seguenti regole:
a) Nel caso di acquisto di beni e diritti a titolo di eredità, legato o qualsiasi altro titolo successorio, se il dante causa fosse stato residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, diverso dalla Spagna, i contribuenti avranno diritto all’applicazione della normativa propria approvata dalla Comunità Autonoma nella quale si trova la maggior parte del valore dei beni e diritti della massa ereditaria ubicata in Spagna. Se non vi fosse nessun bene o diritto ubicato in Spagna, si applicherà ad ogni soggetto la normativa della Comunità Autonoma nella quale risiede.
b) Nel caso di acquisto di beni e diritti a titolo di eredità, legato a qualsiasi altro titolo successorio, se il dante causa fosse stato residente in una Comunità Autonoma, i contribuente non residenti, che siano residente in una Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, avranno diritto all’applicazione della normativa propria approvata da detta Comunità Autonoma.
c) Nel caso di acquisto di beni immobili ubicati in Spagna a titolo di donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito “intervivos”, i contribuenti non residenti, che siano residenti in uno Stato membro del Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, avranno diritto all’applicazione della normativa propria approvata dalla Comunità Autonoma nella quale sia ubicato detto bene immobile.
d) Nel caso di acquisto di beni immobile ubicati in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, diverso dalla Spagna, a titolo di donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito “intervivos”, i contribuenti residenti in Spagna avranno diritto all’applicazione della normativa propria approvata dalla Comunità Autonoma nella quale risiedono.
e) Nel caso di acquisto di beni mobili situati in Spagna a titolo di donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito e “intervivos”, i contribuenti non residenti, che siano residenti in uno stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, avranno diritto all’applicazione della normativa propria approvata dalla Comunità Autonoma nella quale sono stati situati i suddetti beni mobili, il maggior numero di giorni nel periodo dei 5 anni immediatamente anteriori, contando da data a data, che finalizzerà il giorno anteriore a quello che darà inizio all’obbligazione tributaria (devengo).
Oltre alle modifiche di carattere normativo, la Sentenza della Corte UE ha generato anche degli effetti diretti per i contribuenti non residenti, che durante gli ultimi anni, hanno pagato alla Stato spagnolo l’imposta di Successione e Donazione.
Difatti, ai sensi dell’articolo 221 della Legge Generale Tributaria (Ley 58/2003), qualora non siano ancora trascorsi 4 anni dal pagamento dell’imposta, il contribuente avrà diritto a richiedere all’Agenzia delle Entrate Spagnola, la restituzione dell’ammontare di tutti quegli importi versati indebitamente in eccesso.
Nel caso in cui siano già trascorsi 4 anni, ed il credito fosse pertanto prescritto, il contribuente potrà in ogni caso iniziare un’azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato Spagnolo, secondo quanto previsto del Regio Decreto 429/1993, del 26 marzo.